20Gen2026
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Secondo il TAR, spetta all’autorità comunale, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, qualificare in concreto l’intervento, accertando se esso comporti una reale “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”. La Disposizione di Servizio n. 4/2024, pertanto, non innova l’ordinamento, ma predetermina i criteri che consentono di valutare quando un intervento di demolizione e ricostruzione esorbita dalla nozione di ristrutturazione e integra una trasformazione tale da dover essere ricondotta alla categoria superiore della nuova costruzione.
L’adozione della Delibera si inserisce in un contesto di oggettiva incertezza giuridica originato dall’avvio di indagini penali da parte della Procura della Repubblica di Milano su svariate ipotesi di reato legate a interventi edilizi. In questo scenario, la decisione di “orientare temporaneamente l’attività amministrativa tenendo conto delle indicazioni desumibili dal decreto del GIP di Milano”, non costituisce un atto di “sviamento”, bensì un legittimo e prudente esercizio del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spetta agli organi di governo. La scelta dell’Amministrazione, che ha ritenuto opportuno adottare un indirizzo più restrittivo in attesa di un consolidamento giurisprudenziale o di un intervento legislativo chiarificatore, rientrerebbe pienamente nella discrezionalità dell’ente rispondendo ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 20 gennaio 2026 n. 284).