a cura di Erica Santantonio
a cura di Erica Santantonio
La Cassazione interviene nuovamente sul tema e ribadisce che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, c.1, lett. c), e c.2, D.L. 511/1988 ha reso ab origine indebita la pretesa dei Fornitori di energia elettrica di richiedere, agli Utenti, il pagamento dell’addizionale sulle accise, giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito dei secondi verso i primi (Cassazione Civile, Sez. III, 4 aprile 2026 n. 8469).
Il 30 marzo 2026, la Commissione Europea ha pubblicato Orientamenti sull’attuazione del Regolamento 2025/40/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) che è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026.
Tra gli aspetti più rilevanti, il Regolamento chiarisce quando un’impresa è considerata produttore, quali articoli sono considerati imballaggi, e fornisce, inoltre, inoltre orientamenti su come applicare la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e l’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione. La Commissione UE ha, altresì, predisposto apposite FAQ di accompagnamento, che affrontano un’ampia gamma di questioni pratiche sollevate lo scorso anno dalle parti interessate dall’adozione del PPWR (Guidance Document for Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste).
Nel procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis D.L.vo n. 152/2006, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi costituisce titolo autorizzativo unico e può superare anche il dissenso o il silenzio delle Amministrazioni ordinarie competenti, secondo la regola delle posizioni prevalenti. Non è configurabile, in capo ai Comuni interessati, un potere di veto o una competenza autonoma e paralizzante sugli interventi oggetto di PAUR (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026 n. 2160).
Qualora il proprietario volontariamente esegua la bonifica non viene meno il potere-dovere della Pubblica Amministrazione di individuare il vero responsabile. Un generico impegno del proprietario incolpevole non lo vincola, da solo, a completare integralmente gli interventi.
La responsabilità per il danno ambientale ha natura solidale, ne consegue che l’adempimento dell’obbligo di risarcimento, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascun responsabile (Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2026 n. 1572).
Per qualificare un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto, devono ricorrere tutte le condizioni dell’art. 184-bis D.L.vo n. 152/2006, inclusa la certezza concreta del riutilizzo. Nel caso di recupero ambientale di una ex discarica rileva anche la destinazione d’uso dell’area (Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2026 n. 993).
La Legge 15 gennaio 2026 n. 4 converte, con modificazioni, il D.L. 21 novembre 2025 n. 175 recante ‘Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili’. Tra i vari ambiti di intervento, il Legislatore modifica i criteri per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e indica:
Gli interventi in aree idonee sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata e non è richiesta l’acquisizione dell’Autorizzazione della competente Autorità paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante (Legge 15 gennaio 2026 n. 4).
Il D.L.vo 9 gennaio 2026 n. 5 dà attuazione alla Direttiva 2023/2413/UE (cd. Red III) per favorire l’integrazione delle energie rinnovabili nei settori dell’edilizia, dell’industria, dei trasporti e della Pubblica Amministrazione. Tra le misura più rilevanti, si segnala l’ampliamento della disciplina dei Power Purchase Agreements (PPA), ora utilizzabili oltre alle forniture di energia elettrica rinnovabile anche alle fonti di energia rinnovabile termica e frigorifera.
L’entrata in vigore delle nuove norme è fissata per il 4 febbraio 2026; alcune disposizioni richiederanno però l’adozione di decreti attuativi e fasi transitorie (D.L.vo 9 gennaio 2026 n. 5).
ARERA aggiorna i testi integrati della regolazione RQCT, TIMT, TUAR, TUD (in scadenza al 31/12/2025) e le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026 (Delibera ARERA 9 dicembre 2025 n. 546/2025/R/tlr).
La CGUE si pronuncia sulla domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Bologna e precisa che:
ARERA approva il nuovo Glossario ‘La Bolletta dei clienti finali dell’energia’ che contiene le definizioni dei principali termini, utilizzati nelle forniture di energia elettrica e di gas naturale, a cui i venditori devono attenersi. Si tratta di strumento essenziale per la lettura e la interpretazione della nuova Bolletta sintetica e per la verifica degli importi fatturati nella nuova modalità cd. scontrino dell’energia (Delibera ARERA 13 maggio 2025 n. 204/2025/R/com).
La Delibera ARERA 27 marzo 2025 n. 78/2025/R/efr, in attuazione dell’art. 9, c.2, D.L.vo 199/2021, fissa al 29 maggio 2025 la scadenza del regime di scambio sul posto (SSP) dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
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