a cura di Sara Barzaghi e Massimiliano Miracola

Tassa Rifiuti e Tributi Locali

a cura di Sara Barzaghi e Massimiliano Miracola

01 Giu 2026

L’onere della prova della superficie assoggettabile a TARI

Con Avviso di accertamento è stata contestata l’infedele denuncia della superficie tassabile, assumendo la discordanza tra la superficie denunciata dalla contribuente a fini TARI e quella desunta dal modello DOCFA presentato dal proprietario dell’immobile; il Comune ha, quindi, assoggettato a tassazione la maggiore superficie indicata nel DOCFA senza considerare che la contribuente deteneva solo parte dell’immobile.

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della CGT II° Toscana che ha ‘preso atto dell’insussistenza di elementi ulteriori e diversi in grado di sorreggere la pretesa tributaria esercitata dall’Amministrazione, rispetto alla mera discordanza tra i dati rinvenibili nella dichiarazione della società contribuente e quelli evincibili dal modello DOCFA presentato dal proprietario dell’immobile’ e ha quindi ‘reputato non adeguatamente comprovata -sulla scorta di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, compiuto, evidentemente, in relazione alle risultanze probatorie complessivamente acquisite- la fondatezza degli assunti dell’Ente impositore riguardo alla superficie imponibile .. E, così statuendo, [ha] fatto buon governo dell’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggetto della pretesa esercitata dall’Amministrazione, grava su quest’ultima, mentre il diritto a fruire di riduzioni, esclusioni o esenzioni deve essere provato dal Contribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale che assoggetta al pagamento del tributo tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale’ (Cassazione Civile, Sez. V, Ord. 1 giugno 2026 n. 17357).

01 Mag 2026

Il CUP ha natura tributaria

Il Canone Unico Patrimoniale riunisce in una sola forma di prelievo quattro prelievi tributari (TOSAP, ICP, DPA, CIMP) e una prestazione patrimoniale (COSAP), nonché il canone di cui all’art. 27, co. 7 e 8, del Codice della strada.

A seguito di diversi contrasti giurisprudenziali sulla natura del CUP, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno concluso che ‘il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario’.

A questa conclusione la Corte giunge dopo aver considerato che l’esame della nuova disciplina evidenzia plurimi elementi di continuità tra il CUP e la TOSAP (e l’ICP) (aventi natura tributaria), ma non anche rispetto alla COSAP (avente natura di corrispettivo).

Il CUP, pur qualificato come ‘patrimoniale’ e ancorché ancorato a due distinti elementi costitutivi (a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato), è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche (Cass. Civ., Sez. Unite, 1 maggio 2026 n. 12225).

30 Apr 2026

Non è costituzionalmente illegittima la norma che, per il passato, non richiede l’iscrizione all’Albo dei Riscossori alle società di progetto costituite da soggetti già iscritti

È stata dunque l’esigenza di applicare le disposizioni rilevanti a una fattispecie prima mai verificatasi a indurre l’intervento di interpretazione autentica, che quindi non solo è genuinamente tale, ma nemmeno sconta la distanza nel tempo indicata dal remittente’.

Così si legge nella Sentenza n.62/2026, con cui la Corte Costituzionale ha deciso le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 14-septies, DL n. 202 del 2024 (conv. L. 15/2025), di interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell’albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle.

La CGT I° di Napoli, nell’ambito di taluni giudizi fra contribuenti e Napoli Obiettivo Valore, dubitando della effettiva portata interpretativa della disposizione, aveva sollevato le questioni ritenendola una norma innovativa e retroattiva lesiva di plurimi parametri costituzionali.

La sentenza ha respinto tutte le censure precisando che in un contesto in cui ‘l’interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione all’albo si presentava in termini problematici con riferimento alle società di progetto, il legislatore ha dunque inteso chiarirne il significato con la disposizione censurata, individuandone uno corrispondente a quello già emerso nella, pur quantitativamente limitata, giurisprudenza’. Ha quindi riconosciuto il genuino carattere di interpretazione autentica della disposizione censurata.

La sentenza ha altresì escluso che ‘l’effetto di retroattività impropria, che si accompagna alla norma censurata, contrasti con i limiti generali al rispetto dei quali anche le norme autenticamente interpretative sono tenute’. Ciò in quanto ‘il significato dalla stessa fornito, che, in sostanza, non richiede alla società di progetto una “duplicazione” della iscrizione all’albo, non collide con il principio di ragionevolezza. Tale significato esprime, infatti, un’interpretazione di sistema in base alla quale il socio iscritto all’albo, che quindi detiene quei requisiti tecnici, di professionalità e di onorabilità che sono particolarmente importanti nell’attività in esame, deve mantenere la propria presenza nella società di progetto’.

In questo senso, la Corte ha sottolineato che, ‘anche nella peculiare materia dell’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, il ricorso alla finanza di progetto come forma di affidamento della concessione richiede la perdurante presenza nella società di progetto del socio aggiudicatario della gara, in quanto iscritto all’albo, così da garantire all’ente concedente la idoneità professionale del soggetto, socio della società di progetto, al quale il servizio è stato affidato’.

La sentenza ha altresì escluso la violazione dell’art. 77 della Costituzione, rilevando che i contenuti della disposizione censurata, inclusa la previsione di interpretazione autentica, sono coerenti con le finalità del decreto-legge ‘milleproroghe’ nella quale essa è stata inserita in sede di conversione in legge (Corte Cost., 30 aprile 2026 n. 62).

14 Apr 2026

TARI – Il giudicato tributario sugli elementi di carattere permanente e sulle questioni di fatto e diritto fa stato anche per differenti annualità d’imposta

Nell’ambito del processo tributario relativo anche ad istanze di rimborso del contribuente, il principio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta non è ostativo all’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con riferimento alla stessa imposta in relazione ad anni diversi, allorché la statuizione passata in giudicato riguardi elementi costitutivi della fattispecie destinati a restare immutati per il loro carattere tendenzialmente permanente o riguardi l’accertamento di una situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto e diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause che ha costituito il presupposto logico della decisione (Cassazione Civile, Sez. Trib., 14 aprile 2026 n. 9450).

11 Apr 2026

TARI – Il pagamento del tributo da parte del locatore ha efficacia liberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore

Il presupposto della tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Detta disciplina prevede anche la possibilità di una detenzione temporanea non superiore a 6 mesi che giustifica il mantenimento dell’obbligo in capi al proprietario ovvero al possessore. Nel caso di specie non sussiste alcuna detenzione temporanea, per cui la contribuente è obbligata in via esclusiva alla denuncia di occupazione dell’immobile senza che possa acquistare alcuna valenza un accordo contrattuale tra le parti, peraltro, non comunicato all’AMA Spa.

Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo, che (in quanto prestazione di dare avente ad oggetto un esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale, essendo possibile anche per le obbligazioni tributarie l’adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 c.c.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore.

Per cui, dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misura dovuta e nel termine prefissato), l’ente impositore non può pretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti del contribuente, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione di imposta. Nel caso di specie, quindi, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha, senz’altro, efficacia liberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore, salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva della conduttrice (non necessariamente coincidente con quella del locatore) (Cassazione Civile, Sez. V, 11 aprile 2026 n. 9133).

08 Ago 2025

Revisione del Sistema Tributario

Il Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 differisce l’entrata in vigore del nuovo Testo unico della giustizia tributaria al 1 gennaio 2027. Link a doc. 34

La Legge 8 agosto 2025 n. 120 proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo è delegato ad adottare ‘uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario’.

15 Lug 2025

Determinazione delle Tariffe TARI

È illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione la Delibera comunale che, nella determinazione delle Tariffe TARI, applica il metodo presuntivo in assenza di una specifica istruttoria e di una congrua motivazione che ne giustifichi l’adozione, in luogo di criteri più coerenti al principio chi inquina paga e aderenti alla realtà dell’utenza dell’interessata, quali espressi attraverso il metodo puntuale (TAR Veneto, Sez. III, 15 luglio 2025 n. 1236).

17 Giu 2025

Motivazione degli accessi

Il DL 17 giugno 2025 n. 84, convertito in Legge 30 luglio 2025 n. 108 introduce un nuovo periodo nell’art. 12, c.1, Legge 27 luglio 2000 n. 212 che prevede che: ‘negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso’.

Si specifica poi che detta previsione si applica ‘con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’.

23 Mag 2025

Cumulo giuridico delle sanzioni tributarie

Il cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12, c.5, D.L.vo 472/1997) trova applicazione anche alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali. Ne deriva che ove le sanzioni per le diverse annualità siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente al contribuente, la continuazione si applica per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione, operando l’interruzione solo per quelle successive; ove invece vi siano processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l’ultimo giudice è competente a rideterminare la sanzione complessiva fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato (Cassazione Civile, Sez. V, 23 maggio 2025 n. 13788).

23 Apr 2025

Sospensione delle attività per irregolarità nel pagamento dei tributi locali

La possibilità per i Comuni di negare il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio dell’autorizzazione commerciale nel caso di irregolarità nel pagamento dei tributi locali, prevista dall’art. 15ter D.L. 34/2019, deve essere riferita a violazioni definitivamente accertate; l’irregolarità fiscale non può portare alla revoca dell’autorizzazione in qualsiasi momento, ma solo nelle fasi di rilascio, rinnovo o di verifica del titolo. Questi gli importanti principi sanciti dalla Sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana 23 aprile 2025 n. 338, che si discosta dalla posizione tenuta dal Consiglio di Stato con Sentenza 18 ottobre 2022 n. 8875 (Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana 23 aprile 2025 n. 338).

14 Mar 2025

Termine per l’approvazione Delibere TARI

Differito al 30 giugno il termine per l’approvazione delle Delibere relative alla TARI per l’anno 2025 (Piano Finanziario, Tariffe, Regolamento). In questo senso dispone l’art. 10-ter D.L. 14 marzo 2025 n. 25, come modificato dalla Legge di conversione 9 maggio 2025 n. 69.

11 Mar 2025

Impugnabilità dell’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione (Cassazione Civile, Sez. V, 11 marzo 2025 n. 6436).

21 Ott 2024

Dichiarazioni TARI: rapporto fra procedimento tributario e processo tributario

Eventuali omissioni in sede di dichiarazione originaria o integrativa non impediscono in ogni caso al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa azionata dal fisco, stante l’inapplicabilità in sede giurisdizionale di eventuali decadenze che sono prescritte per la sola fase amministrativa, atteso che oggetto del contenzioso giurisdizionale è l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva (CGT II° Lazio, Roma, Sez. III, 21 ottobre 2024 n. 6279).

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