a cura di Sara Barzaghi
a cura di Sara Barzaghi
L’Assemblea Capitolina ha confermato il divieto, stabilito dal Regolamento DAC n. 109/2023, di apertura, nell’area del Sito UNESCO e nelle altre aree indicate dal medesimo Regolamento, di attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare, in forma di vicinato e di medie strutture di vendita, nonché di attività di vendita di souvenir per ulteriori tre anni.
L’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sulle istanze di autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico, non essendo applicabile il meccanismo del silenzio-assenso. In tale materia vengono, infatti, in rilievo interessi pubblici sensibili e di rango costituzionalmente rilevante, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari, e la valutazione di tali interessi non può essere surrogata dall’inerzia dell’amministrazione, ma deve essere oggetto di un apprezzamento discrezionale esplicito e motivato (TAR Puglia, Sez. I, 15 aprile 2026 n. 468).
Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’Autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali ove venga accertata l’abusività delle opere realizzate, ciò in quanto la regolarità urbanistico-edilizia dell’opera condiziona ineluttabilmente l’esercizio dell’attività commerciale (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 14 aprile 2026 n. 1088).
In tema di pratiche commerciali ingannevoli ex art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, costituisce pubblicità occulta, sostanziandosi in una condotta insidiosa fondata su un’informazione apparentemente neutrale e disinteressata, la pubblicazione su social network di messaggi (cd. “post”) che si presentano, all’apparenza, come narrazione dell’esperienza personale di consumatori che hanno assunto taluni prodotti ottenendone benefici ma che riproducono, in realtà, le indicazioni e i suggerimenti forniti dal produttore ai propri venditori utilizzando registri comunicativi caratterizzati dalla commistione tra l’ambito privato e professionale al fine di condividere esperienze di consumo non necessariamente autentiche (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2026 n. 2871).
Il report della Corte dei Conti UE evidenzia che l’azione della Commissione UE (e degli Stati Membri) volta a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi rimane insufficiente: ‘nonostante la chiara giurisprudenza e le procedure di infrazione, alcuni Stati membri hanno notevolmente rallentato l’attuazione della direttiva sui servizi o addirittura compromesso l’integrazione del mercato unico dei servizi, attraverso misure normative o amministrative.
Ai sensi della direttiva sui servizi, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi nuovo requisito legislativo, normativo o amministrativo che incida sulla libertà di stabilimento e sulla prestazione di servizi transfrontalieri. Tuttavia, il sistema di notifica presenta lacune significative e la Commissione non è sempre debitamente informata in merito ai nuovi ostacoli.
Le disposizioni della direttiva sui servizi si applicano alle misure introdotte nello Stato membro a livello nazionale, regionale e locale. Tuttavia, negli Stati membri visitati non vi era un’interpretazione uniforme riguardo agli obblighi di notifica delle norme regionali o locali. Mentre alcuni Stati membri hanno notificato i requisiti relativi ai servizi a livello regionale o locale, altri hanno notificato solo misure nazionali.
Sebbene la Commissione nel 2022 abbia aggiornato i propri orientamenti agli Stati membri e nel 2024 abbia migliorato il modulo di notifica che gli Stati membri devono utilizzare, le autorità nazionali degli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno sottolineato di non disporre ancora di linee guida sufficientemente chiare da parte della Commissione in merito alla valutazione della compatibilità delle normative nazionali con la direttiva sui servizi, ad esempio per quanto riguarda la non discriminazione, la necessità e la proporzionalità dei progetti di atti normativi nazionali’ (Corte dei Conti Europea, Relazione speciale 13/2026, ‘Mercato unico dei servizi – L’azione della Commissione per eliminare gli ostacoli ai servizi transfrontalieri è ancora insufficiente’)
Il report della Corte dei Conti UE evidenzia che l’azione della Commissione UE (e degli Stati Membri) volta a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi rimane insufficiente: ‘nonostante la chiara giurisprudenza e le procedure di infrazione, alcuni Stati membri hanno notevolmente rallentato l’attuazione della direttiva sui servizi o addirittura compromesso l’integrazione del mercato unico dei servizi, attraverso misure normative o amministrative.
Ai sensi della direttiva sui servizi, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi nuovo requisito legislativo, normativo o amministrativo che incida sulla libertà di stabilimento e sulla prestazione di servizi transfrontalieri. Tuttavia, il sistema di notifica presenta lacune significative e la Commissione non è sempre debitamente informata in merito ai nuovi ostacoli.
Le disposizioni della direttiva sui servizi si applicano alle misure introdotte nello Stato membro a livello nazionale, regionale e locale. Tuttavia, negli Stati membri visitati non vi era un’interpretazione uniforme riguardo agli obblighi di notifica delle norme regionali o locali. Mentre alcuni Stati membri hanno notificato i requisiti relativi ai servizi a livello regionale o locale, altri hanno notificato solo misure nazionali.
Sebbene la Commissione nel 2022 abbia aggiornato i propri orientamenti agli Stati membri e nel 2024 abbia migliorato il modulo di notifica che gli Stati membri devono utilizzare, le autorità nazionali degli Stati membri visitati dagli auditor della Corte hanno sottolineato di non disporre ancora di linee guida sufficientemente chiare da parte della Commissione in merito alla valutazione della compatibilità delle normative nazionali con la direttiva sui servizi, ad esempio per quanto riguarda la non discriminazione, la necessità e la proporzionalità dei progetti di atti normativi nazionali’ (Corte dei Conti Europea, Relazione speciale 13/2026, ‘Mercato unico dei servizi – L’azione della Commissione per eliminare gli ostacoli ai servizi transfrontalieri è ancora insufficiente’).
La Corte costituzionale modifica in modo significativo le regole che disciplinano i procedimenti davanti alla Consulta e interviene su due fronti di particolare rilievo:
* si allarga la platea dei soggetti ammessi a intervenire.
Secondo le Norme integrative finora vigenti, potevano prendere parte al giudizio costituzionale soltanto le parti del procedimento in cui la questione era stata sollevata, il Presidente del Consiglio dei ministri e i soggetti titolari di un interesse «diretto e immediato al rapporto dedotto» in quel singolo giudizio.
La riforma amplia ora questo schema. Potrà infatti essere ammesso l’intervento anche di soggetti che siano parti di un diverso giudizio, purché in quel procedimento debba essere applicata la stessa legge già oggetto di una questione pendente davanti alla Corte costituzionale. Non basta però questo collegamento: la nuova disciplina richiede anche che, nel diverso giudizio, almeno una delle parti abbia già sollevato una eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla stessa legge.
La novità si applica in due ipotesi precise. La prima riguarda il caso in cui il giudice del diverso procedimento non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale. La seconda riguarda invece l’ipotesi in cui quello stesso giudice non si sia ancora pronunciato sull’eccezione di illegittimità.
In entrambi i casi, il soggetto interessato potrà chiedere di intervenire nel giudizio già pendente davanti alla Consulta. L’obbiettivo dichiarato è consentire anche a queste parti di fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di costituzionalità già sottoposto alla Corte;
* l’altra novità di rilievo riguarda i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
Le modifiche approvate prevedono ora in modo espresso la possibilità, per la Corte costituzionale, di adottare misure cautelari quando il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio.
La previsione formalizza uno strumento di tutela immediata che finora non era espressamente disciplinato in questi termini nelle Norme integrative. In presenza dei presupposti richiesti, la Corte potrà adottare i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare fin da subito gli effetti della decisione, evitando che l’attesa del giudizio renda inutile o insufficiente la tutela finale (le modifiche approvate con la delibera del 12 marzo 2026 diventeranno efficaci dal 8 maggio).
La Commissione UE pubblica lo scoreboard relativo al periodo ottobre 2024 – settembre 2025, da cui risulta che: ‘the number of notifications in the framework of the Services Directive remains low and several Member States (11) have not notified any requirements during the 2025 reporting period. The Commission is working on several actions to use the full potential of the notification mechanisms of the two Directives, in line with the Single Market Strategy’.
Quanto all’Italia non risultano trasmesse notifiche.
Non rispetta i requisiti di leggibilità e visibilità il cartellino del prezzo riposto nelle pieghe o tasche dei vestiti o, per le borse in vendita, posto al loro interno e chiuso con cerniera.
L’art. 14 D.L.vo 114/1998 richiede, infatti, la chiara leggibilità del prezzo e la sua facile visibilità: ciò esclude che il consumatore sia tenuto, per conoscere il prezzo del capo, ad estrarre il cartellino nascosto (ancorché il cliente sia autonomo nell’esame e nella valutazione del prodotto esposto) (Cassazione Civile, Sez. II, 3 giugno 2025 n. 14826).
La Regione Friuli Venezia-Giulia pubblica la nuova Legge Regionale sul Testo Unico del Commercio (L.R. Friuli Venezia-Giulia 9 dicembre 2025 n. 17).
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