a cura di Erica Santantonio
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Nell’Adunanza del 17 marzo 2026, l’AGCM ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di Edenred Italia S.r.l. (e della controllante Edenred SE) per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto, rilevando una serie di condotte potenzialmente restrittive della concorrenza (nazionale e intraeuropea) successivamente all’introduzione del Tetto del 5% alle commissioni applicabili per il rimborso dei buoni pasto, in quanto funzionali a trasferire sugli operatori della Grande Distribuzione Organizzata oneri del tutto ingiustificati per la gestione dei buoni pasto. In particolare, l’Autorità contesta a Edenred le seguenti condotte:
(Provvedimento AGCM – A578 17 marzo 2026).
Il TAR Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, c.5, primo periodo, D.L. n. 104/2023 nella parte in cui attribuisce ad AGCM, a seguito di una Indagine Conoscitiva ex art. 12 Legge 287/1990 e dell’accertamento di problemi concorrenziali idonei a distorcere il mercato, il potere di imporre misure strutturali o comportamentali alle imprese interessate, valutare e rendere obbligatori eventuali impegni offerti dalle imprese al fine di far venire meno i problemi concorrenziali ed il conseguente pregiudizio per i consumatori.
Il TAR rileva un possibile profilo di contrasto di tale previsione con gli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della intellegibilità e della ragionevolezza, per verificare se tale norma sia applicabile esclusivamente al settore della trasparenza dei prezzi dei voli nazionali (rubrica della norma nella quale tale potere è stato inserito), oppure se sia applicabile ad ogni settore soggetto a potere regolatorio di altre Autorità Indipendenti (TAR Lazio, Roma, Sez. I, Ord. 13 febbraio 2026 n. 2796).
Il parere AGCOM 3 dicembre 2025 n. 311/25/CONS interviene nell’ambito di un procedimento avviato da AGCM nei confronti di un Professionista per la verifica della correttezza della rappresentazione delle riduzioni di prezzo nei contesti di commercio elettronico al fine di verificare la rilevanza della condotta come pratica commerciale scorretta.
AGCOM rileva che Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale e a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate (Parere AGCOM 3 dicembre 2025 n. 311/25/CONS).
Costituisce omissione ingannevole di informazioni rilevanti, relative al prezzo, la condotta di un Fornitore di energia che, nei messaggi promozionali, evidenzi unicamente (o principalmente) sconti offerti sulla componente energia, senza rendere immediatamente e chiaramente disponibile l’informazione relativa al corrispettivo completo. Il deficit informativo su prezzo (o sue modalità di calcolo) rileva ai fini della valutazione di ingannevolezza della pratica commerciale, perché il costo effettivo della fornitura costituisce uno dei principali elementi comparativi che orienta il consumatore in una scelta di acquisto consapevole (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2025 n. 3681).
La Delibera AGCM 25 febbraio 2025 n. 31466 aggiorna le Linee Guida sulla Compliance Antitrust, sostituendo quelle del 2018 (Delibera AGCM 25 febbraio 2025 n. 31466).
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