09Mar2026

Formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso

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Il silenzio assenso si forma, a seguito del decorso del termine stabilito dalla Legge (senza necessità di ulteriori istanze o diffide), a condizione che sussistano i requisiti formali previsti dalla Legge. In questa prospettiva, non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una ‘domanda non conforme a Legge’, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l’esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale. La formazione del silenzio assenso è impedita soltanto nelle ipotesi di inconfigurabilità strutturale della domanda (priva degli elementi essenziali previsti dalla Legge) e di inconfigurabilità giudica della domanda (non conforme al modello normativo astratto prefigurato dalla Legge) (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1878).