21Ott2024
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Eventuali omissioni in sede di dichiarazione originaria o integrativa non impediscono in ogni caso al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa azionata dal fisco, stante l’inapplicabilità in sede giurisdizionale di eventuali decadenze che sono prescritte per la sola fase amministrativa, atteso che oggetto del contenzioso giurisdizionale è l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva (CGT II° Lazio, Roma, Sez. III, 21 ottobre 2024 n. 6279).