11Apr2026

TARI – Il pagamento del tributo da parte del locatore ha efficacia liberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore

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Il presupposto della tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Detta disciplina prevede anche la possibilità di una detenzione temporanea non superiore a 6 mesi che giustifica il mantenimento dell’obbligo in capi al proprietario ovvero al possessore. Nel caso di specie non sussiste alcuna detenzione temporanea, per cui la contribuente è obbligata in via esclusiva alla denuncia di occupazione dell’immobile senza che possa acquistare alcuna valenza un accordo contrattuale tra le parti, peraltro, non comunicato all’AMA Spa.

Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo, che (in quanto prestazione di dare avente ad oggetto un esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale, essendo possibile anche per le obbligazioni tributarie l’adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 c.c.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore.

Per cui, dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misura dovuta e nel termine prefissato), l’ente impositore non può pretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti del contribuente, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione di imposta. Nel caso di specie, quindi, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha, senz’altro, efficacia liberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore, salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale) dell’importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva della conduttrice (non necessariamente coincidente con quella del locatore) (Cassazione Civile, Sez. V, 11 aprile 2026 n. 9133).