15Gen2026
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La nozione di ‘richiedente’, di cui alla Direttiva 2003/4/CE (Convenzione di Aarhus) sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, non impone l’identificazione mediante nome reale e/o indirizzo fisico attuale. Tuttavia, la Direttiva non osta a una normativa nazionale che richieda tale identificazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Nel caso di specie, la normativa irlandese poneva come requisito la comunicazione del nome reale e/o dell’indirizzo per verificare la domanda venisse effettivamente da una persona fisica o giuridica e di poter notificare al richiedente la decisione adottata in risposta alla richiesta e l’informazione richiesta. (CGUE 15 gennaio 2026, causa C-129/24, EU:C:2026:5).