05Feb2026
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto incompatibile con la Direttiva 2014/23/UE e con l’art. 49 TFUE, il diritto di prelazione attribuito al promotore nell’ambito della finanza di progetto. Secondo la CGUE, tale meccanismo contrasta con il principio di parità di trattamento, poiché riserva al solo promotore la facoltà di adeguare la propria offerta dopo l’esito della gara. Ne consegue un’alterazione del confronto concorrenziale, in quanto al promotore viene riconosciuto un vantaggio selettivo non accessibile agli altri operatori. La Corte ha inoltre rilevato che un simile assetto è incompatibile con la libertà di stabilimento, potendo disincentivare la partecipazione alle procedure italiane da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri. La pronuncia è resa con riferimento all’art. 183, c. 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (D.L.vo 50/2016) (CGUE 5 febbraio 2026, causa C-810/24, EU:C:2026:69).