12Mar2026

La Corte costituzionale amplia gli interventi nei giudizi sulle leggi

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La Corte costituzionale modifica in modo significativo le regole che disciplinano i procedimenti davanti alla Consulta e interviene su due fronti di particolare rilievo:

* si allarga la platea dei soggetti ammessi a intervenire.

Secondo le Norme integrative finora vigenti, potevano prendere parte al giudizio costituzionale soltanto le parti del procedimento in cui la questione era stata sollevata, il Presidente del Consiglio dei ministri e i soggetti titolari di un interesse «diretto e immediato al rapporto dedotto» in quel singolo giudizio.

La riforma amplia ora questo schema. Potrà infatti essere ammesso l’intervento anche di soggetti che siano parti di un diverso giudizio, purché in quel procedimento debba essere applicata la stessa legge già oggetto di una questione pendente davanti alla Corte costituzionale. Non basta però questo collegamento: la nuova disciplina richiede anche che, nel diverso giudizio, almeno una delle parti abbia già sollevato una eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla stessa legge.

La novità si applica in due ipotesi precise. La prima riguarda il caso in cui il giudice del diverso procedimento non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale. La seconda riguarda invece l’ipotesi in cui quello stesso giudice non si sia ancora pronunciato sull’eccezione di illegittimità.

In entrambi i casi, il soggetto interessato potrà chiedere di intervenire nel giudizio già pendente davanti alla Consulta. L’obbiettivo dichiarato è consentire anche a queste parti di fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di costituzionalità già sottoposto alla Corte;

* l’altra novità di rilievo riguarda i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

Le modifiche approvate prevedono ora in modo espresso la possibilità, per la Corte costituzionale, di adottare misure cautelari quando il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio.

La previsione formalizza uno strumento di tutela immediata che finora non era espressamente disciplinato in questi termini nelle Norme integrative. In presenza dei presupposti richiesti, la Corte potrà adottare i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare fin da subito gli effetti della decisione, evitando che l’attesa del giudizio renda inutile o insufficiente la tutela finale (le modifiche approvate con la delibera del 12 marzo 2026 diventeranno efficaci dal 8 maggio).