18Apr2025

È costituzionalmente illegittima la norma regionale che consente interventi di trasformazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso senza necessità del permesso di costruire in deroga

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È incostituzionale l’art. 4, comma 4 della L. R. Lazio 18 luglio 2017 n. 7, nella parte in cui consentiva che interventi di rigenerazione urbana in deroga allo strumento urbanistico fossero realizzati sulla base di un ordinario titolo edilizio, senza un permesso in deroga che avrebbe richiesto l’intervento del consiglio comunale.

Secondo il Giudice delle leggi, la funzione di pianificazione comunale è intimamente connessa al riconoscimento del principio dell’autonomia dei comuni e la competenza legislativa regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l’autonomia dei comuni, che può essere compressa soltanto per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta (Corte Cost. 18 aprile 2025 n. 51).