Addizionali provinciali su energia elettrica
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La CGUE si pronuncia sulla domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Bologna e precisa che:
- l’addizionale provinciale è imposta indiretta autonoma rispetto all’accisa sull’energia elettrica, poiché rispetto a quest’ultima ha un beneficiario diverso e la tassazione può essere differenziata in base all’uso, al luogo di fornitura e alla quantità consumata. È, pertanto, soggetta al vincolo della finalità specifica, che il Giudice a quo dovrà verificare considerando che la destinazione del gettito al finanziamento di spese generali incombenti sull’ente pubblico non integra la condizione richiesta dall’art. 1, par. 2, Direttiva 118/2018/CE;
- in caso di impossibilità o di difficoltà eccessiva di ottenere dal Fornitore il rimborso dell’addizionale indebitamente pagata, ciascuno Stato Membro deve garantire al Cliente finale di poter rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente all’Erario (Corte Giustizia UE, Sez. I, 19 giugno 2025, C-645/23).