10Apr2026

Il Consiglio di Stato si esprime in tema di pratiche commerciali ingannevoli ex art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

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In tema di pratiche commerciali ingannevoli ex art. 21 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, costituisce pubblicità occulta, sostanziandosi in una condotta insidiosa fondata su un’informazione apparentemente neutrale e disinteressata, la pubblicazione su social network di messaggi (cd. “post”) che si presentano, all’apparenza, come narrazione dell’esperienza personale di consumatori che hanno assunto taluni prodotti ottenendone benefici ma che riproducono, in realtà, le indicazioni e i suggerimenti forniti dal produttore ai propri venditori utilizzando registri comunicativi caratterizzati dalla commistione tra l’ambito privato e professionale al fine di condividere esperienze di consumo non necessariamente autentiche (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2026 n. 2871).