01Giu2026

L’onere della prova della superficie assoggettabile a TARI

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Con Avviso di accertamento è stata contestata l’infedele denuncia della superficie tassabile, assumendo la discordanza tra la superficie denunciata dalla contribuente a fini TARI e quella desunta dal modello DOCFA presentato dal proprietario dell’immobile; il Comune ha, quindi, assoggettato a tassazione la maggiore superficie indicata nel DOCFA senza considerare che la contribuente deteneva solo parte dell’immobile.

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della CGT II° Toscana che ha ‘preso atto dell’insussistenza di elementi ulteriori e diversi in grado di sorreggere la pretesa tributaria esercitata dall’Amministrazione, rispetto alla mera discordanza tra i dati rinvenibili nella dichiarazione della società contribuente e quelli evincibili dal modello DOCFA presentato dal proprietario dell’immobile’ e ha quindi ‘reputato non adeguatamente comprovata -sulla scorta di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, compiuto, evidentemente, in relazione alle risultanze probatorie complessivamente acquisite- la fondatezza degli assunti dell’Ente impositore riguardo alla superficie imponibile .. E, così statuendo, [ha] fatto buon governo dell’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale la dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggetto della pretesa esercitata dall’Amministrazione, grava su quest’ultima, mentre il diritto a fruire di riduzioni, esclusioni o esenzioni deve essere provato dal Contribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale che assoggetta al pagamento del tributo tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale’ (Cassazione Civile, Sez. V, Ord. 1 giugno 2026 n. 17357).