06Feb2026
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Per qualificare un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto, devono ricorrere tutte le condizioni dell’art. 184-bis D.L.vo n. 152/2006, inclusa la certezza concreta del riutilizzo. Nel caso di recupero ambientale di una ex discarica rileva anche la destinazione d’uso dell’area (Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2026 n. 993).