30Apr2025
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Costituisce omissione ingannevole di informazioni rilevanti, relative al prezzo, la condotta di un Fornitore di energia che, nei messaggi promozionali, evidenzi unicamente (o principalmente) sconti offerti sulla componente energia, senza rendere immediatamente e chiaramente disponibile l’informazione relativa al corrispettivo completo. Il deficit informativo su prezzo (o sue modalità di calcolo) rileva ai fini della valutazione di ingannevolezza della pratica commerciale, perché il costo effettivo della fornitura costituisce uno dei principali elementi comparativi che orienta il consumatore in una scelta di acquisto consapevole (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2025 n. 3681).