09Apr2026
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Il Consiglio di Stato supera il precedente orientamento più restrittivo e riconosce che anche gli immobili condonati godono di piena legittimità urbanistica. Di conseguenza, possono accedere agli stessi interventi edilizi consentiti per qualsiasi altro edificio legittimo, compresa la ristrutturazione.
Il condono -pur restando un provvedimento eccezionale- deve garantire al bene una totale regolarità giuridica, indispensabile per assicurarne il pieno godimento e la commerciabilità sul mercato (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2026 n. 2848).